Art. 7.
(Familiare convivente).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore della vedova e degli orfani dei grandi invalidi di guerra, è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di avere provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido.